Fino al 30 giugno 2026 chi proseguiva l'attività lavorativa rimaneva automaticamente affiliato al Fondo di Previdenza pagando i contributi. Con la modifica dell'articolo 32, a partire dal 1° luglio 2026 l'assicurato che beneficerà di un pensionamento differito potrà scegliere tra le seguenti opzioni:
- percepire le prestazioni di vecchiaia a partire dall'età ordinaria di pensionamento;
- rinviare l'erogazione delle prestazioni senza che siano dovuti ulteriori contributi;
- rinviare il versamento delle prestazioni con mantenimento del contributo.
Questa decisione deve pervenire per iscritto al Fondo prima dell'età ordinaria di pensionamento e non può essere revocata. Coloro che beneficiano già di un pensionamento differito, continuano ad essere assoggettati al pagamento dei contributi.