Regolamento FEOC

Le fondamenta sulle quali si basa il nostro operato.

Importanti modifiche al nostro regolamento

A partire dal 1° luglio 2026, sono entrati in vigore importanti cambiamenti al regolamento del FEOC. In questa pagina vengono illustrate le principali novità di interesse per gli assicurati al Fondo di previdenza.

Art. 32 Pensionamento differito

Fino al 30 giugno 2026 chi proseguiva l'attività lavorativa rimaneva automaticamente affiliato al Fondo di Previdenza pagando i contributi. Con la modifica dell'articolo 32, a partire dal 1° luglio 2026 l'assicurato che beneficerà di un pensionamento differito potrà scegliere tra le seguenti opzioni:

  • percepire le prestazioni di vecchiaia a partire dall'età ordinaria di pensionamento;
  • rinviare l'erogazione delle prestazioni senza che siano dovuti ulteriori contributi;
  • rinviare il versamento delle prestazioni con mantenimento del contributo.

 

Questa decisione deve pervenire per iscritto al Fondo prima dell'età ordinaria di pensionamento e non può essere revocata. Coloro che beneficiano già di un pensionamento differito, continuano ad essere assoggettati al pagamento dei contributi.

Art. 35 Capitale di pensionamento

Il termine per la richiesta di liquidazione totale o parziale delle prestazioni di pensionamento è modificato in questi termini: "la richiesta deve essere presentata per iscritto al Fondo prima del pensionamento e non può essere revocata". Questo significa che l'assicurato può optare per una liquidazione totale o parziale se la richiesta, debitamente firmata, viene ricevuta dal Fondo entro la data di pensionamento. Ogni richiesta pervenuta dopo tale termine non sarà presa in considerazione.

Art. 42bis Rendita per partner convivente superstite

Il nuovo articolo 42bis introduce, per la prima volta nel regolamento FEOC, la rendita per partner convivente superstite. Fino ad oggi questa prestazione era riservata al coniuge superstite (art. 42). Dal 1° luglio 2026 anche il partner convivente non coniugato ha diritto a una rendita in caso di decesso dell'assicurato, se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

  • a) sia l'assicurato che il partner convivente non sono coniugati o in un'unione domestica registrata e non sussistono impedimenti al matrimonio ai sensi dell'art. 95 e seguenti del Codice civile;
  • b) l'assicurato, al momento del decesso, aveva già annunciato la convivenza al Fondo mediante l'apposito modulo;
  • c) la convivenza è iniziata prima del pensionamento ordinario, del pensionamento anticipato o del pensionamento differito;
  • d) la convivenza è durata ininterrottamente almeno 5 anni prima del decesso o il partner convivente deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni beneficiari di una rendita per orfani;
  • e) il partner convivente non percepisce una rendita per coniugi o per conviventi da un'altra istituzione di previdenza professionale;
  • f) il partner convivente deve dimostrare che la convivenza era ancora in essere al momento del decesso dell'assicurato.

L'importo della rendita è equivalente a quello previsto per il coniuge superstite (art. 43), con alcune eccezioni per i capoversi 2, 3 e 4 dell'art. 43. Il Fondo eroga in ogni caso una sola rendita per superstite, che si tratti di rendita per coniuge o per partner convivente. La persona assicurata può revocare in qualsiasi momento la dichiarazione di convivenza inviata al Fondo. 

Art. 48 Capitale decesso

In seguito all'introduzione della rendita per partner convivente superstite (art. 42bis), anche l'ordine degli aventi diritto al capitale decesso è stato modificato. Il nuovo ordine degli aventi diritto è consultabile all'art. 48. Inoltre, per quanto attiene le persone a carico del defunto (art. 48 cpv. 2, lett. d)), è necessario annunciarle al Fondo tramite l'apposito modulo. 

Il regolamento

Il regolamento stabilisce le norme e le disposizioni che regolano il funzionamento e le prestazioni del Fondo di Previdenza per il Personale EOC.